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Le principali DOMANDE

Cos'è il DOMICILIO DIGITALE obbligatorio dal 1° ottobre per imprese e professionisti

Al fine di  favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti l’art. 37 del decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120) – afferma che:

  • in primo luogo, nell’imporre alle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza,
  • in secondo luogo, nel prevedere una sospensione della domanda di iscrizione al registro delle imprese per le imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale. La sospensione della domanda, in attesa di essere integrata con il domicilio digitale, vale solo in occasione della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, perchè le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale, dovranno farlo anch’esse entro il 1° ottobre 2020. In entrambi i casi, se non si provvede, scattano le sanzioni.

Cosa significa Domicilio Fiscale?

la nozione di “domicilio digitale” è più ampia e ricomprende non solo la PEC ma anche i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), definiti dal Reg. (Ue) 910/2014 (regolamento eIDAS), che ancora non sono stati attuati nel nostro Paese.
Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) ha l’obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri.

Il regolamento eIDAS fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e incrementa la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell’Unione Europea.

Esistono sanzioni in caso di mancata comunicazione?

Fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione, alle imprese costituite in forma societaria, che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, verrà irrogata la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata. E qui le cose si fanno davvero serie, dato che si va da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro per il pagamento in forma ridotta entro 90 giorni).
La sanzione è addirittura triplicata per le imprese individuali, rispetto a quanto previsto dall’art. 2194: per esse si va da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 (importo che scende a 60 euro per il pagamento in forma ridotta entro 90 giorni).
L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, dovrà assegnare d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, «per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.

Cosa comporta per i Professionisti iscritti all’Albo e ai revisori legali?

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020: questi ultimi dovranno pubblicare i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
Obblighi anche per i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, i quali dovranno comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

Perché attivare subito una PEC?

Visto le nuove disposizioni del decreto Semplificazioni diventa fondamentale l’acquisto di un indirizzo PEC e la sua registrazione, soprattutto da parte di chi ancora non se ne è fatto carico.


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COS'È la P.E.C.?

La P.E.C., acronimo di Posta Elettronica Certificata, è un sistema di trasporto di documenti informatici che presenta forti similitudini con il servizio di posta elettronica tradizionale, con l'aggiunta della garanzia del ricevimento del messaggio da parte del destinatario.

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